Art. 1
In vigore dal 16 feb 2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il memorandum d'intesa tra il Ministero della sanità della Repubblica di Armenia e il Ministero della sanità della Repubblica italiana in materia di sanità e di scienze mediche, fatto a Roma il 2 aprile 1997.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-01-27;19#art-1