Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 16 feb 2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il memorandum d'intesa tra il Ministero della sanità della Repubblica di Armenia e il Ministero della sanità della Repubblica italiana in materia di sanità e di scienze mediche, fatto a Roma il 2 aprile 1997.
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