Art. 6
LEGGE 23 dicembre 1999, n. 489
In vigore dal 11 gen 2000
(Stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istru- zione, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'unità previsionale di base "Fondo contratto per il comparto scuola" di pertinenza del centro di responsabilità "Personale e affari generali ed amministrativi" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
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