Art. 4

LEGGE 23 dicembre 1999, n. 489

In vigore dal 11 gen 2000
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative). 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4). 2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2000, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1). 3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base "Fondo di riserva" dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonche‚ le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base "Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti" (interventi) e "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità "Amministrazione penitenziaria", e "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità "Giustizia minorile" dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2000.
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