Capo II

Art. 17

Piante ornamentali: criteri di delega

In vigore dal 2 feb 2000
1. L'attuazione della direttiva 98/56/CE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) individuare le autorità responsabili per le prestazioni concernenti la qualità; b) individuare organismi abilitati responsabili della conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe; c) prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno per sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla direttiva stessa ed applicare le relative misure sanzionatorie; d) prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di moltiplicazione o di piante ornamentali siano abilitati a garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte.
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urn:nir:stato:legge:1999-12-21;526#art-17

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