Capo II
Art. 13
Modifica all'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128
In vigore dal 2 feb 2000
1. Il comma 2 dell' della legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:
"2. La prestazione di servizi soggetta ad autorizzazione generale, ove non sia stata presentata o inviata la, prescritta dichiarazione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da lire un milione a lire sei milioni, nel caso di servizi il cui avvio può essere contestuale alla dichiarazione;
b) da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, nel caso di servizi il cui avvio può avvenire dopo quattro settimane dalla dichiarazione".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-12-21;526#art-13