Art. 31
LEGGE 7 dicembre 1999, n. 472
In vigore dal 31 dic 1999
(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285)
1. All'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. È vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni.
9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI".
Nota all':
- Per il testo della sezione II, del titolo VI, del capo I del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 si veda nelle note all'.
Storico versioni
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