Art. 29

LEGGE 7 dicembre 1999, n. 472

In vigore dal 31 dic 1999
(Modifiche agli del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) 1. All' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione"; b) al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria". 2. Il comma 1 dell'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell' i comuni stabiliranno un periodo transitorio durante il quale restano consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento esistenti". Nota all': - Il testo dell' del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente legge è il seguente: " (Occupazione della sede stradale). - 1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione. 2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento. 3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purchè in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all', comma 2. Nelle zone di rilevanza storico- ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. 4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentosessantanovemilaseicento. 5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abu- sive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI".
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