Art. 16

LEGGE 7 dicembre 1999, n. 472

In vigore dal 31 dic 1999
(Modifica dell' della legge 28 gennaio 1994, n. 84) 1. L' della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: ". - (Norme assistenziali) - 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può, con decreto da emanare di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, imporre a carico degli spedizionieri e ricevitori di merci nonchè delle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali un contributo in misura non superiore a lire 40 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata, con parziale attribuzione dell'onere ai lavoratori da esse dipendenti, nei limiti e con le modalità stabiliti dal decreto stesso. Il gettito derivante dall'applicazione del contributo è destinato all'assistenza ed alla tutela della integrità fisica dei lavoratori delle imprese operanti in porto e delle loro famiglie. 2. Il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1932, n. 269, recante "Norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi" è abrogato. 3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per la liquidazione del patrimonio finanziario, immobiliare e mobiliare della gestione "Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale". L'eventuale saldo attivo derivante dalla liquidazione è versato all'entrata del bilancio dello Stato. 4. Con proprio decreto il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede alla nomina del liquidatore che potrà avvalersi del personale in servizio presso il Ministero dei trasporti e della navigazione. Con lo stesso decreto sono stabiliti i compensi per il liquidatore e per il personale utilizzato con onere a carico del "Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale"". 2. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui al comma 3 dell' della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nota all': - Il testo della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: "Riordino della legislazione in materia portuale" è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 28, del 4 febbraio 1994. - Il testo del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277 recante: "Norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi", convertito con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1932, n. 269, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1931, n. 248.
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