Art. 15
LEGGE 7 dicembre 1999, n. 472
In vigore dal 31 dic 1999
(Proroga della concessione dell'esercizio della Ferrovia
Principe-Granarolo)
1. Per assicurare il regolare svolgimento dell'esercizio, è accordata al comune di Genova, e per esso all'Azienda mobilità e trasporti, con decorrenza 27 dicembre 1997, la proroga della concessione di esercizio della linea ferroviaria Principe-Granarolo per il tempo strettamente necessario alla definizione degli accordi di programma di cui all', comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.
Nota all':
- Il testo dell', comma 3 del citato decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è il seguente:
"3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di programma, stipulati a norma dell' del presente decreto, con i quali sono definiti, tra l'altro, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento tecnico- economico di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-12-07;472#art-15