Art. 3

In vigore dal 20 nov 1999
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 ottobre 1999 CIAMPI D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli DILIBERTO
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urn:nir:stato:legge:1999-10-28;430#art-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 25 settembre 1997. — Testo vigente | Portale Normativo