Art. 1

In vigore dal 20 nov 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 25 settembre 1997.
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Art. 1 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 25 settembre 1997. — Testo vigente | Portale Normativo