Convenzione

Art. 31

DENUNCIA

In vigore dal 19 nov 1999
DENUNCIA La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto: (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, per le somme realizzate il, o successivamente al, 1o gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia; e (b) con riferimento ad altre imposte su reddito o patrimonio, per le imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1o gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia. IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI, DEBITAMENTE AUTORIZZATI A FARLO, HANNO FIRMATO LA PRESENTE CONVENZIONE. FATTA a Roma,il 20 dic. 1996 in duplice originale, ognuno nelle lingue italiana, inglese e macedone, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese. Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana macedone Sottosegretario di Stato Ambasciatore Viktor GABER agli Affari Esteri On. Piero FASSINO Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;428#art-c-31

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