Convenzione
Art. 30
ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 19 nov 1999
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a SKOPJE non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:
(a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, per le somme realizzate il, o successivamente al, 1o gennaio successivo
all'anno in cui la presente Convenzione entrerà in vigore; e
(b) con riferimento ad altre imposte su reddito o patrimonio, per le imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1o gennaio successivo all'anno in cui la Convenzione entrerà in vigore.
3. La Convenzione tra la Repubblica Socialista Federativa di Iugoslavia e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio; firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982, verrà denunciata e cesserà di avere effetto all'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
Storico versioni
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