Convenzione
Art. 23
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
In vigore dal 19 nov 1999
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente artitolo.
2. Per quanto concerne l'Italia:
(a) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Estonia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Estonia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario dei reddito in base alla legislazione italiana.
3. Per quanto concerne i residenti dell'Estonia, la doppia imposizione sarà eliminata come segue:
(a) se un residente dell'Estonia ritrae redditi che, conformemente alla presente Convenzione, sono imponibili in Italia, salvo il caso in cui la legislazione interna preveda un trattamento più favorevole, l'Estonia ammetterà in deduzione dall'imposta sul reddito di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta sul reddito pagata in Italia;
Tale deduzione in ogni caso non può eccedere la frazione d'imposta sul reddito in Estonia, calcolata prima di operare la deduzione; attribuibile al reddito imponibile in Italia.
(b) Ai fini del sottoparagrafo (a) del presente paragrafo, qualora una società residente della Estonia riceva un dividendo da parte di una società residente dell'Italia della quale detiene almeno il 10 per cento delle azioni con pieno diritto di voto. l'imposta pagata in Italia comprenderà non solamente l'imposta pagata sul dividendo, ma anche l'imposta pagata sugli utili della società dai quali è stato pagato il dividendo.
Storico versioni
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