Convenzione

Art. 20

PROFESSORI E RICERCATORI

In vigore dal 19 nov 1999
PROFESSORI E RICERCATORI 1. Una persona fisica il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto di istruzione riconosciuto il quale è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato Contraente, è esente da imposta nel detto primo Stato Contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca per un periodo non superiore a due anni dalla data del suo primo soggiorno a tal fine, 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi di ricerca se questa non è effettuta nell'interesse pubblico ma principalmente in quello privato di una o di più persone in particolare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;427#art-c-20

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