Art. 2

In vigore dal 5 nov 1999
I. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;397#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nei settori tecnico-militare e dell'industria per la difesa, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 1996. — Testo vigente | Portale Normativo