Art. 1
In vigore dal 5 nov 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nei settori tecnico-militare e dell'industria per la difesa con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 1996.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-14;397#art-1