Accordo
Art. 29
In vigore dal 5 nov 1999
1. Il presente Accordo entrerà in vigore dal primo giorno del mese che segue la data della ricezione dell'ultima notifica per iscritto per canali diplomatici sull'adempimento delle Parti Contraenti delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.
2. Il presente Accordo si conclude per un periodo di un anno e resterà valido per i successivi periodi di un anno se nessuna delle Parti notificherà per iscritto e per i canali diplomatici all'altra Parte, almeno tre mesi prima della scadenza del termine corrente di validità, la sua intenzione di denunciarlo.
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente
Accordo.
FATTO a Roma il 15 maggio 1997 in due esemplari originali in lingua italiana, georgiana ed inglese tutti i testi essendo ugualmente autentici. In caso di divergenza di interpretazione il testo inglese farà fede.
Per il Governo della Per il Governo della
republica Italiana Georgia
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-14;396#art-a-29