Accordo

Art. 24

In vigore dal 5 nov 1999
Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'Autorità competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte Contraente l'applicazione di una delle seguente sanzioni: 1) avvertimento; 2) diffida con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) o 4); 3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione; 4) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;396#art-a-24

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