Art. 3

In vigore dal 27 ott 1999
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 ottobre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;369#art-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'accordo di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica cooperativistica della Guyana, fatto a Roma il 15 novembre 1996. — Testo vigente | Portale Normativo