Art. 1
In vigore dal 27 ott 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica cooperativistica della Guyana, fatto a Roma il 15 novembre 1996.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-14;369#art-1