Art. 9

LEGGE 14 ottobre 1999, n. 362

In vigore dal 4 nov 1999
(Trasferimento di proprietà delle apparecchiature per la rilevazione della radioattività ambientale) 1. È trasferita, a titolo gratuito, al patrimonio delle regioni e delle province autonome, con vincolo di destinazione ai centri di riferimento delle regioni e delle province autonome per il controllo della radioattività ambientale, la strumentazione per la rilevazione della radioattività ambientale già acquistata dal Ministero della sanità con i fondi di cui al capitolo 7010 dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, istituito dalla legge 24 ottobre 1987, n. 439. Nota all': - La legge 24 ottobre 1987, n. 439, reca: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1987".
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