Art. 12

LEGGE 14 ottobre 1999, n. 362

In vigore dal 4 nov 1999
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175) 1. All', comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole: "attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione". 2. All', comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole: "attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione". Note all': - L', comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie), nel testo modificato dalla presente legge, è il seguente: ". - 1. La pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale, nonchè mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria e attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione". - L', comma 1, della citata legge n. 175/92, nel testo modificato dalla presente legge, è il seguente: - - 1. La pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge è consentita mediante targhe o insegne apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale nonchè con inserzioni sugli elenchi telefonici e sugli elenchi generali di categoria, con facoltà di indicare le specifiche attività medico-chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purchè accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica".
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