AccordoTitolo VIII

Art. 89

In vigore dal 2 set 1999
Nessuna disposizione del presente accordo avrà come effetto: - di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle Parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta Parte sia tenuta; - di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle Parti di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l'evasione fiscale; - di ostacolare il diritto di una Parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica per quanto riguarda la loro residenza.
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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-a-89

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