Accordo›Titolo VIII
Art. 88
In vigore dal 2 set 1999
Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
- il regime applicato dal Regno del Marocco nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società;
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti del Regno del Marocco non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini marocchini o le loro società.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-a-88