Accordo›Titolo V
Art. 55
Trasporti
In vigore dal 2 set 1999
Trasporti
La cooperazione si prefigge:
a) la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali di comune interesse in relazione con le grandi direttrici di comunicazione transeuropee;
b) la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento paragonabili a quelli in vigore nella Comunità;
c) il rinnovamento delle attrezzature tecniche in linea con tali standard comunitari, più in particolare per quanto riguarda il trasporto multimodale, la containerizzazione e il trasbordo;
d) il progressivo miglioramento delle condizioni di transito stradale, marittimo e multimodale e della gestione dei porti e degli aeroporti, del traffico marittimo, aereo e delle ferrovie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-a-55