Accordo›Titolo V
Art. 50
Promozione e tutela degli investimenti
In vigore dal 2 set 1999
Promozione e tutela degli investimenti
La cooperazione punta a creare un clima favorevole ai flussi di investimenti e si realizza in particolare attraverso:
a) l'istituzione di procedure armonizzate e semplificate, di meccanismi di investimento congiunto (soprattutto tra piccole e medie imprese), nonché di dispositivi atti a individuare le opportunità di investimento e a fornire informazioni al riguardo;
b) la definizione di un quadro giuridico che favorisca gli investimenti, se del caso, attraverso la conclusione, tra il Marocco e gli Stati membri, di accordi di tutela degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-a-50