Art. 2

In vigore dal 2 lug 1999
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'accordo stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-06-07;210#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sul riconoscimento dei titoli e dei certificati di studio a livello elementare e medio o delle loro denominazioni equivalenti, con allegati, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997. — Testo vigente | Portale Normativo