Art. 1
In vigore dal 2 lug 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sul riconoscimento dei titoli e dei certificati di studio a livello elementare e medio o delle loro denominazioni equivalenti, con allegati, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-06-07;210#art-1