Art. 5

LEGGE 3 giugno 1999, n. 157

In vigore dal 5 giu 1999
Disciplina fiscale dell'attività di movimenti e partiti politici ed agevolazioni 1. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari". 2. Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: "Art. 27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari". 3. Alla tabella allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: "Art. 11-ter. - 1. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari". 4. All' del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici". 5. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 6. I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti. 7. Hanno diritto alle agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 i partiti o movimenti politici che abbiano propri rappresentanti eletti nelle elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali o per il Parlamento europeo. Note all': - Il testo dell'art. 13-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), introdotto dall'art. 18 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 13-bis (Esenzioni). - 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative. 1-bis. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari". - Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, reca: "Disciplina dell'imposta di bollo" ed in particolare la tabella di cui all'allegato B annessa al citato decreto reca: "Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto". - Il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" ed in particolare la tabella allegata al citato testo unico reca: "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione". - Il testo dell' del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, così come modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente: " ( D.P.R. n. 637/1972) (Trasferimenti non soggetti all'imposta). - 1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, nè quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonchè quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.). 2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma. 3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all'estero. 4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici". - Il testo dell'art. 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali), è il seguente: "2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri: a)-d) (Omissis); e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali". - La legge 8 giugno 1990, n. 142, reca: "Ordinamento delle autonomie locali".
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