Art. 10

LEGGE 3 giugno 1999, n. 157

In vigore dal 5 giu 1999
Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati: a) gli , nonchè l', commi 15, 16 e 17, e l', comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, fatto salvo quanto previsto dall' della presente legge; b) gli della legge 2 maggio 1974, n. 195.
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