Art. 3
In vigore dal 18 giu 1999
1. Ai fini della definizione del campo geografico di applicazione, si intende per zona del Mar Mediterraneo, oltre alle, acque marittime dei Mediterraneo propriamente dette, compresi i golfi e i mari che le compongono, anche la fascia costiera italiana così come definita dalla legislazione nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-05-27;175#art-3