Art. 2
In vigore dal 18 giu 1999
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dagli Atti stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-05-27;175#art-2