Art. 2

In vigore dal 30 giu 1999
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;168#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Tanshkent il 17 settembre 1997. — Testo vigente | Portale Normativo