Art. 1
In vigore dal 30 giu 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Tashkent il 17 settembre 1997.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-05-27;168#art-1