Art. 3
LEGGE 11 maggio 1999, n. 140
In vigore dal 19 mag 2020
(Studi e ricerche per la politica industriale)
1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attività produttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato
...
ad avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate mediante appositi contratti, nonchè di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall' della legge 7 agosto 1985, n. 428, ferma restando la dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo di quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f), è determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999.
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