Art. 3

LEGGE 1 aprile 1999, n. 91

In vigore dal 16 apr 1999
(Prelievo di organi e di tessuti) 1. Il prelievo di organi e di tessuti è consentito secondo le modalità previste dalla presente legge ed è effettuato previo accertamento della morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582. 2. All'inizio del periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, i medici delle strutture di cui all' forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonchè sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente more uxorio o, in mancanza, ai figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, ai genitori ovvero al rappresentante legale. 3. È vietato il prelievo delle gonadi e dell'encefalo. 4. La manipolazione genetica degli embrioni è vietata anche ai fini del trapianto di organo. Note all': - Per il titolo della legge n. 578/1993 si veda nota all'. - Per il titolo del decreto ministeriale n. 582/1994 si veda nelle note all'.
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