Art. 22
LEGGE 1 aprile 1999, n. 91
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-04-01;91#art-22
LEGGE 1 aprile 1999, n. 91
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:legge:1999-04-01;91#art-22
L'articolo disciplina le sanzioni applicabili a chi non rispetta le regole stabilite in materia di prelievi e trapianti. Chi commette violazioni amministrative (degli articoli 13, 15 e 16) viene punito con una sanzione pecuniaria applicata dalle regioni. Chi invece procura a fini di lucro o commercia organi e tessuti prelevati da persone decedute commette un grave reato punito con la reclusione, una pesante multa e la radiazione permanente se sanitario. Infine, procurare senza scopo di lucro organi o tessuti prelevati abusivamente da una persona deceduta comporta la reclusione fino a due anni e la sospensione temporanea dall'attività per il personale sanitario.
La norma mira a tutelare la legalità e l'eticità delle procedure di prelievo e trapianto, punendo le violazioni delle regole amministrative e vietando rigorosamente il commercio e il prelievo abusivo di organi e tessuti da soggetti deceduti.
La norma si applica a chiunque violi le prescrizioni di legge o compia traffici e prelievi abusivi di organi e tessuti, con sanzioni accessorie specifiche per gli esercenti una professione sanitaria.
Un medico decide di vendere a pagamento un tessuto prelevato da un paziente deceduto secondo i criteri di legge. In questo caso, il professionista rischia la reclusione da due a cinque anni, una multa pecuniaria e l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione sanitaria.
Pagamento da 2 a 20 milioni di lire per violazione degli artt. 13, 15 e 16; reclusione da 2 a 5 anni e multa da 20 a 300 milioni di lire (con interdizione perpetua per i sanitari) per commercio o procacciamento a scopo di lucro; reclusione fino a 2 anni (con interdizione fino a 5 anni per i sanitari) per procacciamento abusivo senza scopo di lucro.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.