Art. 22

LEGGE 1 aprile 1999, n. 91

In vigore dal 1 gen 2013
(Sanzioni) 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni degli è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 20 milioni. 2. La sanzione di cui al comma 1 è applicata dalle regioni con le forme e con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 3. Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 300 milioni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. 4. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, è punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall'esercizio della professione.
Storico versioni

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In sintesi

L'articolo disciplina le sanzioni applicabili a chi non rispetta le regole stabilite in materia di prelievi e trapianti. Chi commette violazioni amministrative (degli articoli 13, 15 e 16) viene punito con una sanzione pecuniaria applicata dalle regioni. Chi invece procura a fini di lucro o commercia organi e tessuti prelevati da persone decedute commette un grave reato punito con la reclusione, una pesante multa e la radiazione permanente se sanitario. Infine, procurare senza scopo di lucro organi o tessuti prelevati abusivamente da una persona deceduta comporta la reclusione fino a due anni e la sospensione temporanea dall'attività per il personale sanitario.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare la legalità e l'eticità delle procedure di prelievo e trapianto, punendo le violazioni delle regole amministrative e vietando rigorosamente il commercio e il prelievo abusivo di organi e tessuti da soggetti deceduti.

A chi si applica

La norma si applica a chiunque violi le prescrizioni di legge o compia traffici e prelievi abusivi di organi e tessuti, con sanzioni accessorie specifiche per gli esercenti una professione sanitaria.

Esempio pratico

Un medico decide di vendere a pagamento un tessuto prelevato da un paziente deceduto secondo i criteri di legge. In questo caso, il professionista rischia la reclusione da due a cinque anni, una multa pecuniaria e l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione sanitaria.

Adempimenti e conseguenze

Pagamento da 2 a 20 milioni di lire per violazione degli artt. 13, 15 e 16; reclusione da 2 a 5 anni e multa da 20 a 300 milioni di lire (con interdizione perpetua per i sanitari) per commercio o procacciamento a scopo di lucro; reclusione fino a 2 anni (con interdizione fino a 5 anni per i sanitari) per procacciamento abusivo senza scopo di lucro.

Domande frequenti

Cosa rischia chi commercia organi o tessuti a scopo di lucro?È punito con la reclusione da due a cinque anni e con una multa da 20 a 300 milioni di lire, oltre all'interdizione perpetua se si tratta di un operatore sanitario.
Qual è la sanzione per chi procura organi prelevati abusivamente ma senza scopo di lucro?La pena prevista è la reclusione fino a due anni, a cui si aggiunge l'interdizione dalla professione sanitaria fino a un massimo di cinque anni se il fatto è commesso da un sanitario.
Chi si occupa di applicare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo?Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dalle regioni seguendo le forme e modalità stabilite dalla legge n. 689 del 1981.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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