Art. 18

LEGGE 1 aprile 1999, n. 91

In vigore dal 16 apr 1999
(Obblighi del personale impegnato in attività di prelievo e di trapianto) 1. I medici che effettuano i prelievi e i medici che effettuano i trapianti devono essere diversi da quelli che accertano la morte. 2. Il personale sanitario ed amministrativo impegnato nelle attività di prelievo e di trapianto è tenuto a garantire l'anonimato dei dati relativi al donatore ed al ricevente.
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