Art. 5

In vigore dal 13 mar 1999
1. La Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, per tutto quanto attiene all'attuazione degli atti internazionali di cui all', comunicherà con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi e per gli effetti dell', paragrafo b), dell'accordo.
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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-rd-5

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