Art. 2

In vigore dal 11 mar 1999
1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto nello stesso scambio di note.
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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;53#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dello scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per consentire lo svolgimento di attivita' lavorativa ai familiari a carico del personale in servizio presso le rispettive rappresentanze diplomatiche e consolari e le organizzazioni internazionali, aventi sede nei due Paesi, effettuato a Roma il 9 giugno 1997. — Testo vigente | Portale Normativo