Art. 1
In vigore dal 11 mar 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per consentire lo svolgimento di attività lavorativa ai familiari a carico del personale in servizio presso le rispettive rappresentanze diplomatiche e consolari e le organizzazioni internazionali, aventi sede nei due Paesi, effettuato a Roma il 9 giugno 1997.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-02-18;53#art-1