Convenzione
Art. 2
IMPOSTE CONSIDERATE
In vigore dal 24 feb 1999
IMPOSTE CONSIDERATE
La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
(a) per quanto concerne l'Italia:
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
(iii) l'imposta sul patrimonio netto delle imprese; ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
(b) per quanto concerne la Lituania:
(i) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (juridiniu asmenu pelno mokestis);
(ii) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (fiziniu asmenu pajamu mokestis);
(iii) l'imposta sulle imprese a partecipazione statale (palukanos uz valstybinio kapitalo naudojima);
(iv) l'imposta sui beni immobili (nekilnojamojo turtu mokestis); ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta lituana")
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-02-09;31#art-c-2