Convenzione
Art. 1
SOGGETTI
In vigore dal 24 feb 1999
CONVENZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI LITUANIA
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI
FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania,
desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali,
Hanno convenuto quanto segue:
SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-02-09;31#art-c-1