Art. 2

In vigore dal 17 feb 1999
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti finali di cui all', in conformità a quanto disposto dalla parte II degli atti stessi. 2. Eventuali atti finali di modifica alla convenzione base o agli emendamenti adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), i quali non incidano sulla normativa vigente e non comportino oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, verranno recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.
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urn:nir:stato:legge:1999-01-26;26#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione degli atti finali, con allegati, adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), tenutasi a Kyoto, 19 settembre-14 ottobre 1994. — Testo vigente | Portale Normativo