Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 17 feb 1999
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti finali di cui all', in conformità a quanto disposto dalla parte II degli atti stessi. 2. Eventuali atti finali di modifica alla convenzione base o agli emendamenti adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), i quali non incidano sulla normativa vigente e non comportino oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, verranno recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.
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