Art. 5

In vigore dal 27 gen 1999
1. All' della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente comma: "Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge". 2. All' della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente comma: "Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato".
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urn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-rd-5

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