Art. 4

Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie

In vigore dal 22 gen 1999
Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie 1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell' è informato ai seguenti criteri e principi direttivi: a) non tassabilità dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all', comma 2, lettera b), nonché delle azioni detenute nella società bancaria conferitaria ovvero nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, a condizione che detto trasferimento sia effettuato entro la fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'; b) perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell' qualora, allo scadere del termine previsto dalla lettera a) del presente comma, risulti ancora posseduta una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile nelle società di cui alla medesima lettera a); c) applicazione del regime fiscale previsto dalla lettera a) del presente comma anche nei confronti della società nella quale l'ente ha conferito, per effetto di operazioni richiamate alla lettera b) del comma 1 dell', in tutto o in parte la partecipazione bancaria con riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella medesima società bancaria conferitaria.
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urn:nir:stato:legge:1998-12-23;461#art-4

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