Art. 3

Regime tributario degli enti

In vigore dal 22 gen 1999
1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell' è informato ai seguenti criteri e principi direttivi: a) attribuzione del regime previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, ovvero operino in misura prevalente, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all', nei settori di cui all', comma 1, lettera d); il possesso di partecipazione di controllo, diretto o indiretto, nella società bancaria conferitaria o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria nel periodo indicato alla lettera a) del comma 1 dell' non fa venir meno il requisito della prevalenza; b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all', qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se perseguono le finalità statutarie con le modalità previste dalla lettera d) del comma 1 dell' della presente legge, sempre che, dopo il termine del periodo previsto al comma 1, lettera a), dell', nel corso del quale sui relativi redditi si applica l'aliquota ordinaria, non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo o da imprese, enti o società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'. La titolarità di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito è priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la durata di due anni dall'acquisto; c) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi; d) armonizzazione della disciplina delle imposte applicabili agli atti a titolo gratuito in favore degli enti conferenti di cui al presente articolo con le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
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